Condizioni Generali di Vendita

1 PREMESSE

1.1 – Le Condizioni Generali di Vendita (di seguito “Condizioni Generali”) qui di seguito riportate, che sono pubblicate sul sito www.fornarolipolymers.com, in quanto non derogate o modificate dalle parti per iscritto, si applicano ad ogni contratto di vendita stipulato da Fornaroli Polymers SpA (di seguito “Venditrice”), con iclienti (di seguito il/i Cliente/i).

1.2 – Le Condizioni Generali costituiscono la regolamentazione di riferimento del rapporto tra Fornaroli Polymers SpA ed il Cliente, quale che sia la specifica fornitura, di volta in volta oggetto dell’ordine, salvo deroghe espressamente indicate nell’ordine e nella conferma di vendita, ovvero in comunicazioni successive alla conferma di vendita sottoscritte da entrambe le parti. Le condizioni generali si intendono, pertanto, accettate anche indipendentemente dalla sottoscrizione da parte del Cliente di un documento che le riporta o le richiama.

1.3 – Laddove nelle Condizioni Generali si adotti l’espressione “per iscritto”, essa starà a significare “mediante documento sottoscritto dalle parti”, oppure mediante “fax, lettera, posta elettronica”.

2. ORDINI E PERFEZIONAMENTO DEI CONTRATTI

2.1 – Per gli ordini di acquisto dovrà essere utilizzato il modello scaricabile dal sito www.fornarolipolymers.com.. La Venditrice si riserva la facoltà di prendere in considerazione ordini formulati con modalità diverse, richiedendo al Cliente eventuali integrazioni dell’ordine stesso.

2.2 – Gli ordini sono in ogni caso disciplinati dalle Condizioni Generali e da quelle particolari nello stesso riportate per iscritto.

2.3 – L’ordine di acquisto s’intende accettato dalla Venditrice quando: (i) perviene al Cliente la “conferma di vendita” dalla stessa sottoscritta; (ii) oppure, perviene al Cliente copia del proprio ordine munito del timbro e della firma della Venditrice per accettazione. In difetto di espressa accettazione, eventuali consegne di merce da parte della Venditrice non comporteranno accettazione tacita dell’ordine ricevuto.

2.4 – Qualora la Venditrice nella conferma di vendita inviata al Cliente introducesse delle modifiche alle condizioni indicate da quest’ultimo nell’ordine, le stesse si intenderanno accettate ove il Cliente non dichiari entro cinque giorni dal ricevimento della conferma di vendita di rinunciare all’acquisto. La Venditrice, provvederà ad evidenziare in apposito spazio della conferma di vendita, le eventuali modifiche apportate alle condizioni indicate nell’ordine ricevuto.

3. TERMINI DI CONSEGNA E CONDIZIONI

3.1 – Il termine per la consegna della merce acquistata, che è indicato nella

conferma di vendita, si intende essenziale solamente nel caso in cui tale carattere sia espressamente menzionato. Negli altri casi, il termine di consegna è da intendersi non perentorio e suscettibile di ragionevole tolleranza non superiore a sessanta giorni.

3.2 – Non costituiscono inadempimento e non sono fonte di responsabilità i casi in cui, per impedimenti non dipendenti dalla propria volontà, e quindi, ad esempio, in caso di scioperi, anche aziendali, a prescindere dalla ragionevolezza delle pretese dei lavoratori, incendi, provvedimenti dell’autorità, difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, epidemie, guerre, terremoti, calamità atmosferiche, etc., la Venditrice non sia in grado di rispettare il termine di consegna. In detti casi, come anche qualora il contratto divenga per la Venditrice eccessivamente oneroso, oltre ad escludersi l’inadempimento della Venditrice e le relative conseguenze, sarà facoltà della stessa di risolvere il contratto ai sensi di legge.

In caso di impedimento o difficoltà solo temporanei, il termine di consegna sarà automaticamente prorogato di un periodo pari a quello della durata dell’impedimento o della difficoltà, salvo che la Venditrice non si avvalga della facoltà alla stessa riconosciuto di recedere dal contratto, dandone avviso al Cliente all’insorgere dell’impedimento o della difficoltà, senza alcun onere o responsabilità a carico della Venditrice.

3.3 – Eventuali ritardi o il rifiuto del Cliente nel ricevere la consegna della merce comporteranno che tutte le spese che dovessero derivare da tale condotta ed ogni conseguente danno per la Venditrice saranno a carico del Cliente, il quale sarà tenuto comunque all’immediato pagamento del prezzo ancorché non ancora esigibile.

3.4 – Qualora il predetto ritardo del Cliente superi il termine di 30 (trenta) giorni dalla offerta secondo gli usi della merce, la Venditrice avrà facoltà di recedere dal contratto, con diritto al risarcimento dei danni ed a trattenere a titolo di penale eventuali acconti ricevuti.

3.5 – Modeste difformità nel peso e/o nel volume della merce offerta, sia in eccesso che in difetto, non potranno giustificare il rifiuto a riceverla da parte del Cliente che sarà tenuto a pagare il prezzo in relazione alle quantità di merce effettivamente consegnate.

3.6 – Fornaroli Polymers SpA ha facoltà di effettuare consegne di merce ripartite, dandone preavviso al Cliente, salvo che sia stato diversamente pattuito nella conferma di vendita.

3.7 – Il Cliente s’impegna ad apprestare i mezzi necessari ed adeguati per la ricezione, il deposito e la conservazione della merce acquistata ed è tenuto a garantire che tali mezzi siano conformi a tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti, anche se apprestati da terzi o presso terzi.

4. COSTI, RISCHI E DISCIPLINA RELATIVA ALLE MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA MERCE.

4.1 – Le fasi relative al trasporto ed alla consegna della merce sono disciplinate dalle condizioni Incoterms (edizione 2010 ed eventuali successive modificazioni e/o integrazioni), così come concordate ed indicate dalle Parti e riportate nella conferma di vendita e/o nella fattura.

4.2 – In linea generale, ogni rischio per perdita e/o danneggiamento della merce passa dalla Venditrice al Cliente nel momento in cui la stessa merce è stata messa a disposizione del Cliente secondo quanto previsto dagli Incoterms (edizione 2010 ed eventuali successive modificazioni e/o integrazioni) per la resa concordata.

Ove vi fosse contrasto fra gli Incoterms (edizione 2010 ed eventuali successive modificazioni e/o integrazioni) e le Condizioni Generali di Vendita, o quelle particolari previste nella singola conferma di vendita, prevarrà il contenuto delle conferme di vendita, seguito da quello delle Condizioni Generali di Vendita.

Per tutto quanto non specificatamente stabilito nelle condizioni Generali di Vendita, troveranno applicazione le condizioni Incoterms (edizione 2010 ed eventuali successive modificazioni e/o integrazioni) relative alla resa concordata.

5. PREZZO E TERMINI DI PAGAMENTO

5.1 – Il prezzo di vendita del prodotto è ordinariamente concordato dalle

parti di volta in volta e indicato nella conferma di vendita o nella fattura.

Variazioni in aumento d’imposte, dazi, tassi o aumenti dei costi per altri eventi imprevedibili, intervenuti successivamente alla data di conclusione del contratto, daranno luogo a corrispondenti incrementi del prezzo.

5.2 – Il pagamento del prezzo va effettuato esclusivamente a favore della Venditrice secondo le modalità e nei termini indicati nella conferma di vendita o nella fattura.

Nessuna contestazione o reclamo del Cliente darà a questo la facoltà

di ritardare o di sospendere, in tutto o in parte, il pagamento dovuto.

5.3 – In caso di mancato pagamento del prezzo, anche parzialmente, nei termini indicati, la Venditrice avrà la facoltà di sospendere la consegna della merce anche relativa ad ordini diversi da quello cui si riferisce il mancato pagamento, salvo ogni altro diritto e facoltà di legge, compresa la risoluzione anche parziale del contratto ed in ogni

caso il risarcimento dei danni.

5.4 – Nel caso in cui il pagamento del prezzo sia concordato ratealmente, il

mancato pagamento anche di una sola delle scadenze, quale che ne sia l’ammontare, comporterà la perdita del beneficio del termine da parte del Cliente e l’esigibilità dell’intero prezzo da parte della Venditrice.

5.5 – In caso di mancato pagamento rispetto al termine pattuito, decorreranno sin dal giorno successivo, automaticamente, gli interessi moratori da calcolarsi ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 231/2002, e successive modificazioni ed integrazioni (il tasso di interessi previsto alla data dell’1.1.2013 e pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 (otto) punti percentuale), salvo ogni altro diritto della Venditrice.

5.6 – Fatte salve la prova del maggior danno ed ogni altra tutela, la Fornaroli Polymers SpA avrà diritto, in applicazione dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2002, al risarcimento dei costi sostenuti per l’eventuale recupero delle somme non tempestivamente corrisposte dal Cliente, eccezion fatta per il caso in cui il Cliente dimostri che il ritardo non sia ad esso imputabile.

5.7 – La merce resta di proprietà della Venditrice fino al completo pagamento del prezzo ad essa relativo, ai sensi dell’art. 1523 del codice civile.

5.8 – In caso di risoluzione del contratto, il Cliente dovrà immediatamente restituire la merce acquistata di cui sia in possesso, fermo ogni altro diritto della Venditrice.

6. VERIFICA DELLA MERCE ALLA CONSEGNA

6.1 – Fornaroli Polymers SpA fornisce la merce in imballaggi conformi alla prassi.

Eventuali tipologie particolari di imballaggio dovranno essere richiesti

espressamente dal Cliente, che si farà carico delle maggiori spese.

6.2 – Il Cliente è tenuto a verificare, al momento della consegna della merce, che l’imballo sia integro, sigillato e non manomesso e che la merce fornita corrisponda per tipologia e quantità alla conferma di vendita. Eventuali danni all’imballo ovvero ammanchi di merce ovvero forniture difformi a quanto concordato, dovranno essere contestati dal Cliente al momento della consegna del prodotto, mediante annotazione scritta sull’originale della relativa bolla di consegna o della relativa polizza di carico, controfirmata dal Vettore, documenti che dovranno essere restituiti alla stessa Venditrice, dandone contestuale comunicazione per iscritto alla Venditrice. In caso di inottemperanza da parte del Cliente all’anzidetta procedura, lo stesso decadrà dal diritto di proporre reclamo in ordine alla tipologia, qualità

estrinseca e quantità della merce consegnata.

6.3 – Il Cliente è obbligato a tenere a disposizione la merce, di cui contesta

il difetto d’imballaggio, separatamente custodita per consentire alla Venditrice l’effettuazione degli accertamenti del caso, nei suoi imballaggi originari.

6.4 – Il Cliente, con l’invio dell’ordine d’acquisto alla Venditrice, assume l’impegno di dotarsi, ove non ne sia già in possesso, delle strutture e dei mezzi necessari per il ricevimento, il deposito, la movimentazione e l’uso della merce ordinata, conoscendone le caratteristiche tecniche e possedendo la piena ed idonea conoscenza e capacità tecnica e tecnologica relativa al corretto uso della stessa merce.

7. OPERATIVITA’ E LIMITI DELLA GARANZIA PER VIZI O MANCANZE DI QUALITA’

7.1 – Fornaroli Polymers SpA garantisce che la merce consegnata ha le qualità indicate nelle proprie schede tecniche ed è conforme agli standard richiesti dalle vigenti leggi in materia. Essa garantisce che la merce è esente da vizi o difetti che la rendano inidonea all’uso per la quale destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, avuto riguardo alla destinazione d’uso che sia stata espressamente indicata per iscritto nel contratto. E’ esclusa qualsiasi altra garanzia relativa alla merce acquistata ed alla sua utilizzazione anche in combinazione con altri prodotti, salvi i casi inderogabili di legge e salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

7.2 – Nessuna garanzia è dovuta per i prodotti che sono indicati nella Conferma di vendita come “Fuori Norma” tra i quali si citano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli distinti con le parole: OFF GRADS (anche abbreviato OG), FUORI NORMA (anche abbreviato FN), SUB STANDARD (anche abbreviato SS) e SECONDA SCELTA (anche abbreviato 2SC).

7.3 – Nei casi in cui la Venditrice è tenuta alla garanzia per vizi o mancanza di qualità, a detta garanzia saranno applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1490 e seguenti del codice civile, con le seguenti deroghe e clausole particolari:

  • a) la denuncia del vizio deve essere fatta per iscritto;
  • b) il termine per la denuncia è di otto giorni decorrenti dalla consegna della merce e, solo per i vizi occulti, decorrenti dalla
  • scoperta;
  • c) entro dieci giorni dall’invio della denuncia, il Cliente dovrà, a pena
  • di decadenza dalla garanzia, alla presenza di un incaricato della Venditrice, prelevare dei campioni della merce che si assume viziata, da consegnarsi allo stesso incaricato;
  • d) la merce oggetto della denuncia non dovrà essere né usata né confusa con altre merci né conservata in modo inadeguato da parte del Cliente, a pena di decadenza dalla garanzia;
  • e) il Cliente dovrà adoperarsi con la maggiore diligenza per limitare eventuali conseguenze dannose che avessero a derivare dai vizi riscontrati nella merce, adottando ogni opportuna misura od iniziativa a detto scopo;
  • f) la Venditrice non risponde dei vizi e delle conseguenze dannose derivanti da inidonea conservazione della merce o dal suo impiego con modalità errate o disaccorte o contrarie alle indicazioni fornite o desumibili dalle norme tecniche e di esperienza applicabili;
  • g) la garanzia non copre eventuali mancanze di qualità o caratteristiche della merce che non abbiano formato oggetto di espressa menzione nelle specifiche di vendita o nella conferma di vendita;
  • h) il Cliente potrà far valere la garanzia attraverso gli strumenti di legge, esclusa la facoltà di sospendere il pagamento del prezzo dovuto, neppure parzialmente;
  • i) l’eventuale responsabilità per danni a carico della Venditrice è limitata al valore della singola fornitura avente ad oggetto la merce risultata viziata o carente di qualità, escluso il risarcimento di danni indiretti, per lucro cessante, per lesione all’immagine commerciale, danni verso terzi, etc., salve le disposizioni di legge inderogabili;
  • l) la Venditrice non risponde dei danni provocati dalla merce e dai prodotti con essa realizzati se non quando la vendita avvenga a proprio nome; in nessun caso risponde qualora la vendita avvenga a nome del Cliente o di terzi, ovvero in confezioni, imballaggi, contenenti etichette, marchi, riferibili alla Venditrice, utilizzati senza il consenso di quest’ultima o contraffatti o, comunque, in ogni caso di abuso degli stessi;
  • m) in caso di richiesta di risoluzione del contratto da parte del Cliente, la Venditrice avrà facoltà di impedirla sostituendo la merce viziata con altrettanta idonea e corrispondente a quella oggetto della fornitura contestata ed alle medesime condizioni e
  • con le stesse garanzie, esclusa ogni responsabilità della Venditrice se non quella per l’eventuale ritardo della fornitura;
  • n) la Venditrice non risponde di eventuali vizi o conseguenze dannose a carico di terzi determinati dal fatto del Cliente, il quale abbia ceduto la merce a terzi senza comunicare in modo esaustivo ed adeguato le caratteristiche della stessa e le modalità di utilizzo ed ogni altra informazione utile ed opportuna per l’impiego della stessa merce; nel caso di eventuali azioni di terzi, la Venditrice
  • sarà integralmente manlevata e tenuta indenne dal Cliente;
  • o) il Cliente rinuncia espressamente all’azione di regresso di cui all’art. 131 del Codice del consumo (Legge 29.7.2003 n. 229), ove fosse eventualmente esperibile nei confronti della Venditrice, a seguito di contestazioni sollevate dal consumatore o da altri venditori o intermediari;
  • p) Non costituisce vizio o mancanza di qualità il livello di rendimento della merce nell’impiego che il Cliente ne faccia: non fornendo la Venditrice al riguardo alcuna garanzia.

8. INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei danni personali)

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati dalle medesime forniti potranno essere oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività delle stesse Parti, di trattamenti, che consistono nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e tutte le altre operazioni indicate all’art, 7 della citata normativa. Tali dati saranno trattati esclusivamente per la realizzazione degli scopi previsti dalle Condizioni Generali di Vendita e dagli ordini accettati e unicamente per il periodo di durata degli stessi. Gli obblighi di riservatezza di cui sopra perdureranno anche dopo la cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento. Il trattamento dei dati potrà avvenire attraverso strumenti automatizzati o cartacei e mantenuti in ambienti di cui è controllato l’accesso. I dati e le informazioni elaborate su questa base potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione a terzi, nel quadro delle medesime finalità per cui sono stati acquisiti. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è diritto di ciascuna Parte ottenere, in qualsiasi momento, conferma dei propri dati, nonché della logica e delle finalità dei trattamenti cui gli stessi sono sottoposti, nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati. Si fa presente altresì che ciascuna Parte può opporsi, in qualsiasi momento e per motivi legittimi, al trattamento dei dati che la riguardano ed ottenere la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione della legge.

Quanto sopra vale come informativa e come consenso, in relazione

agli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003, al trattamento ove richiesto.

9. DOVERE DI RISERVATEZZA

Sono da considerare come informazioni confidenziali (di seguito denominate le “Informazioni Confidenziali”) tutte le informazioni e i dati di natura tecnica, economica e/o commerciale, comunicati dalla Venditrice al Cliente o comunque in qualsiasi forma acquisiti dal Cliente nell’ambito dei rapporti con la Venditrice, con eccezione delle informazioni e dei dati che il Cliente possa provare per iscritto:

  • a) essere stati di dominio pubblico;
  • b) essere divenuti di dominio pubblico per causa indipendenti da propria colpa;
  • c) essere stati rivelati legittimamente da un terzo che ne aveva libera disponibilità, senza il vincolo della segretezza.

Il Cliente si obbliga a:

  • a) mantenere segrete e confidenziali e non divulgare, adottando a detti fini tutte le misure necessarie, le Informazioni Confidenziali, restando inteso che nel caso in cui il Cliente fosse obbligato da leggi, decreti, regolamenti o altri provvedimenti di Autorità pubblica a svelare Informazioni Confidenziali in deroga a tale vincolo di segretezza, il Cliente dovrà darne immediata comunicazione alla Venditrice al fine di consentire a quest’ultima di dispiegare ogni eventuale opposizione e/o di intraprendere ogni eventuale azione a tutela dei propri interessi. In ogni caso, nei suddetti casi, potrà essere svelata solo quella parte di Informazione Confidenziale che il Cliente sia legalmente obbligato a svelare per conformarsi alle suddette leggi, decreti, regolamenti o altri provvedimenti di Autorità pubblica;
  • b) usare le Informazioni Confidenziali unicamente per le esigenze di esecuzione dei rapporti stipulati con la Venditrice;
  • c) usare per le Informazioni Confidenziali gli stessi accorgimenti che utilizza per evitare eventuali fughe di notizie delle proprie informazioni riservate e confidenziali, rispondendo anche per fatti dei propri dipendenti o collaboratori;
  • d) limitare all’interno della propria organizzazione la diffusione delle Informazioni Confidenziali alle sole persone che, per l’espletamento delle loro funzioni o delle loro attività in relazione all’esecuzione dei rapporti con la Venditrice, necessariamente dovranno venire a conoscenza delle stesse, e ciò solo dopo aver provveduto ad informare dette persone del loro obbligo di riservatezza relativamente alle Informazioni Confidenziali ed ai limiti di utilizzo delle stesse;
  • e) non pubblicare e/o brevettare qualsiasi informazione o dato contenuto nelle Informazioni Confidenziali.
  • Gli obblighi di cui al presente Articolo 9 resteranno in vigore per tutto il periodo in cui intercorrano rapporti fra il Cliente e la Venditrice e per i 10 (dieci) anni successivi alla loro cessazione per qualunque causa.

10. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai rapporti fra la Venditrice ed il Cliente, anche per profili extracontrattuali, è competente in via esclusiva il Foro di Milano, impregiudicato il diritto della Fornaroli Polymers SpA di adire, in alternativa, il foro del Cliente. Le parti convengono che la legge applicabile ai rapporti fra le Parti è quella italiana.

Revisione del 01/06/2016.