1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1 – Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito le “Condizioni Generali”) si applicheranno a tutte le vendite di beni e/o forniture di servizi effettuate dal Fornitore (come di seguito definito) a favore della Fornaroli Polymers S.p.A. (come di seguito definita), in esecuzione degli Ordini di Acquisto che dovessero essere di volta in volta emessi dalla Fornaroli Polymers S.p.A., salvo nel caso in cui sia stato sottoscritto tra le Parti uno specifico contratto scritto che disciplini termini e condizioni di fornitura di determinati beni o servizi. In tal caso troveranno applicazione le previsioni dello specifico contratto, limitatamente alle materie da esso disciplinate. Le presenti Condizioni Generali prevarranno su eventuali condizioni generali o particolari di vendita del Fornitore. Qualsiasi modifica o aggiunta alle presenti Condizioni Generali sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di Fornaroli Polymers S.p.A. Le modifiche e le integrazioni alle Condizioni Generali saranno limitate al particolare acquisto per il quale vengono pattuite.
1.2 – Qualora gli Ordini di Acquisto abbiano per oggetto unicamente l’acquisto di Beni, non troveranno applicazione le previsioni delle presenti Condizioni Generali che fanno specifico ed esclusivo riferimento ai Servizi. Viceversa, qualora gli Ordini di Acquisto abbiano per oggetto unicamente lo svolgimento di Servizi, non troveranno applicazione le disposizioni delle presenti Condizioni Generali che fanno specifico ed esclusivo riferimento ai Beni.
2. DEFINIZIONI
Nel contesto delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il significato qui sotto rispettivamente assegnato a ciascuno di essi:
3. EMISSIONE DEGLI ORDINI DI ACQUISTO
3.1 – Gli Ordini di Acquisto dovranno essere emessi in forma scritta e dovranno contenere l’indicazione almeno dei seguenti elementi:
3.2 – Gli Ordini di Acquisto diverranno vincolanti per le Parti una volta accettati dal Fornitore mediante comunicazione scritta entro il termine di accettazione indicato da Fornaroli Polymers nell’Ordine di Acquisto ovvero, in mancanza, entro il termine di tre giorni dal ricevimento dell’Ordine di Acquisto. Gli Ordini di Acquisto si considereranno accettati e diverranno vincolanti per le Parti anche nel caso in cui il Fornitore non invii a Fornaroli Polymers una espressa comunicazione scritta di rifiuto entro il termine di accettazione indicato da Fornaroli Polymers nell’Ordine di Acquisto ovvero, in mancanza, entro il termine di tre giorni dall’invio dello stesso, fermo restando che Fornaroli Polymers si riserva il diritto di revocare gli Ordini di Acquisto finché il Fornitore non li accetti per iscritto e di rifiutare le accettazioni di Ordini di Acquisto pervenute dopo il termine di accettazione sopra indicato.
3.3 – Qualora un Ordine di Acquisto venga emesso a seguito della sottoposizione di una Proposta Contrattuale scritta da parte del Fornitore, lo stesso diverrà immediatamente vincolante per le Parti al momento dell’invio dell’Ordine di Acquisto al Fornitore senza necessità di ulteriore approvazione di quest’ultimo, a condizione che tale Ordine di Acquisto faccia espresso riferimento a tale Proposta.
3.4 – Ai fini delle presenti Condizioni Generali, saranno considerate effettuate in forma scritta le comunicazioni scambiate tra le Parti tramite lettera, fax, posta elettronica o qualsiasi altra forma di corrispondenza commerciale scritta.
3.5 – La vendita dei Beni o la fornitura dei Servizi saranno disciplinati dalle previsioni contenute nelle Condizioni Generali, nelle Specifiche Tecniche, negli Ordini di Acquisto e nei documenti eventualmente richiamati negli Ordini di Acquisto, incluse le Proposte Contrattuali. In caso di conflitto o discrepanza tra le Proposte Contrattuali e gli Ordini di Acquisto o le Condizioni Generali, prevarrà il contenuto delle Condizioni Generali e degli Ordini di Acquisto.
3.6 – Le presenti Condizioni Generali non comportano alcun impegno per Fornaroli Polymers di emettere un numero minimo o predeterminato di Ordini di Acquisto.
3.7 – Fornaroli Polymers avrà diritto di recedere dai Contratti in ogni momento, anche in deroga all’art. 1373, 1°comma, del Codice Civile, e senza che il Fornitore possa avanzare richieste di indennizzo o di risarcimento danni, qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga che sia venuta meno l’idoneità tecnica del Fornitore ad effettuare regolarmente la fornitura di Beni o Servizi o qualora, sempre a suo insindacabile giudizio, ritenga che il Fornitore si trovi in uno stato difficoltà economica tale da porre in pericolo l’effettuazione regolare della fornitura di Beni o Servizi e ancora quando nei suoi confronti risultino promosse azioni legali per il recupero dei crediti o procedure esecutive, o lo stesso Fornitore versi in stato di insolvenza o sia stato ammesso ad una qualunque procedura concorsuale, di liquidazione o di concordato con i creditori.
3.8 – I Contratti ed i crediti del Fornitore nei confronti di Fornaroli Polymers derivanti dalla fornitura di Beni o Servizi non sono cedibili dal Fornitore senza il previo consenso scritto di Fornaroli Polymers. Fornaroli Polymers avrà diritto di cedere i Contratti e gli eventuali crediti da essi derivanti.
3.9 Nel caso un Ordine di Acquisto o i documenti ivi richiamati prevedano lo svolgimento di Servizi secondo un piano di lavoro strutturato per fasi o milestones successive a cui sia collegata la consegna di specifici risultati, sarà rimesso alla discrezione di Fornaroli Polymers decidere, al termine di ogni fase, se procedere o meno con le fasi successive alla prima. Il Fornitore quindi svolgerà le fasi successive alla prima e Fornaroli Polymers pagherà il relativo corrispettivo solo a seguito di autorizzazione scritta di
Fornaroli Polymers a procedere con la fase successiva.
4. MODALITÀ DI CONSEGNA E ESECUZIONE
4.1 – Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio per danneggiamento o perdita totale o parziale dei Beni dal Fornitore a Fornaroli Polymers, le consegne dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dalle norme “Incoterms” vigenti specificate negli Ordini di Acquisto. In mancanza di ciò, la consegna sarà “reso sdoganato” (DDP – INCOTERMS 2010). Il trasporto dei Beni deve essere effettuato con ogni accorgimento atto a preservarlo da eventuali danni.
4.2 – Il Fornitore deve puntualmente rispettare i termini e le modalità di consegna dei Beni ed espletamento dei Servizi indicati negli Ordini di Acquisto (da considerarsi essenziali nell’interesse di Fornaroli Polymers).
Fornaroli Polymers ha facoltà di rifiutare Beni o Servizi eventualmente pervenuti prima del termine pattuito o di addebitare al Fornitore le spese di magazzinaggio e gli oneri finanziari relativi al periodo di anticipata consegna.
4.3 – Il Fornitore deve garantire che la quantità di Beni consegnata corrisponda a quanto indicato negli Ordini di Acquisto. Fornaroli Polymers potrà chiedere che il Fornitore provveda al ritiro dei quantitativi eccedenti quanto ordinato, con facoltà di rispedirli direttamente a spese e rischio del Fornitore e di addebitare al medesimo gli oneri finanziari conseguenti all’eventuale pagamento già effettuato e le spese di magazzinaggio qualora questi non vi provveda da subito.
4.4 In caso di ritardo nelle consegne dei Beni o nell’esecuzione dei Servizi oppure in caso di consegna o esecuzione incompleta, Fornaroli Polymers avrà il diritto di:
(I) fissare al Fornitore un termine ulteriore per consegnare i Beni o eseguire i Servizi, o
(II) comunicare al Fornitore la risoluzione del relativo Contratto per inadempimento e chiedere la restituzione di ogni importo già pagato da Fornaroli Polymers.
4.5 – L’eventuale fissazione di un ulteriore termine per consegnare i Beni o eseguire i Servizi ai sensi dell’Art.
4.4 – (i) non preclude a Fornaroli Polymers il diritto di avvalersi dei rimedi di cui agli Artt. 4.4(ii) e 4.4(iii) se il Fornitore non rispetta l’ulteriore termine fissato da Fornaroli Polymers ai sensi dell’Art. 4.4(i).
4.6 – In aggiunta ai rimedi di cui all’Art. 4.4, in ogni caso di ritardata, mancata, incompleta o difforme consegna dei Beni o esecuzione dei Servizi, Fornaroli Polymers potrà avvalersi dei seguenti diritti:
(III) sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione alla consegna o esecuzione ritardata, mancata, incompleta o difforme;
(IV) richiedere la consegna dei beni per via aerea a spese del Fornitore;
(V) applicare una penale per il ritardo pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo pattuito per i Beni o Servizi per ogni settimana di ritardo fino alla data di consegna dei Beni o completamento dei Servizi, fatto salvo il maggior danno;
(VI) chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno ad essa causato direttamente o indirettamente dalla ritardata, mancata, incompleta o difforme consegna dei Beni o esecuzione dei Servizi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni da mancata produzione, perdita di profitto ed ogni costo aggiuntivo sostenuto da Fornaroli Polymers per acquistare i Beni o i Servizi da altri fornitori in conseguenza dell’inadempimento del Fornitore.
4.7 – I rimedi previsti dal presente articolo 4 sono aggiuntivi e non sostitutivi rispetto agli altri rimedi previsti dalla legge applicabile a favore di Fornaroli Polymers, quali il diritto di agire in giudizio per ottenere l’adempimento dei Contratti.
4.8 – Con un congruo preavviso Fornaroli Polymers avrà diritto di effettuare accessi presso le sedi del Fornitore per verificare il regolare adempimento delle previsioni delle Condizioni Generali e del Codice di Condotta, delle Specifiche Tecniche e degli Ordini di Acquisto.
5. PREZZI E PAGAMENTI
5.1 – L’importo del prezzo per i Beni e/o Servizi oggetto della fornitura sarà indicato negli Ordini di Acquisto o stabilito in separati accordi scritti tra le parti. I prezzi indicati negli Ordini di Acquisto accettati ai sensi dell’art. 3.2 saranno fissi e non soggetti a revisioni o aggiustamenti. Parimenti, una volta concordati per un determinato periodo, i prezzi saranno fissi e non soggetti a revisioni o aggiustamenti per il periodo concordato.
5.2 Il prezzo stabilito ai sensi dell’art. 5.1 è onnicomprensivo. Costi e spese supplementari saranno quindi riconosciuti al Fornitore solo se preventivamente autorizzati da Fornaroli Polymers in forma scritta e a seguito di presentazione di prova scritta.
5.3 Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono con resa “reso sdoganato” (DDP – INCOTERMS 2010) ed includono l’imballaggio necessario a garantire l’integrità del prodotto. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è esclusa, salvo diversamente specificato.
5.4 Termini e modalità di pagamento saranno indicati negli Ordini di Acquisto o stabiliti in separati accordi scritti tra le parti. In mancanza di ciò, il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro sessanta giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura e di copia della polizza di carico (ove applicabile). Il pagamento sarà in ogni caso condizionato alla consegna a Fornaroli Polymers dei beni e/o dell’originale della polizza di carico (ove applicabile).
6. GARANZIE DI QUALITÀ DEI BENI
6.1 – Il Fornitore garantisce che i Beni saranno:
a) conformi alla normativa applicabile ed ai migliori standard di sicurezza;
b) conformi alle previsioni delle Condizioni Generali, degli Ordini di Acquisto e delle Specifiche Tecniche;
c) privi di difetti di progettazione, produzione o conservazione;
d) compatibili con eventuali parti che dovessero essere assemblate o montate sul Beni secondo le Specifiche Tecniche o le altre informazioni fornite da Fornaroli Polymers;
e) idonei all’uso cui sono abitualmente destinati o ai diversi usi voluti da Fornaroli Polymers e che dovessero essere stati da quest’ultima portati a conoscenza del Fornitore;
f) conformi alle caratteristiche e qualità degli esemplari presentati dal Fornitore come campioni o modelli.
6.1.1 – Nel caso i Beni rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento REACH 1907/2006, il Fornitore garantisce altresì che i Beni:
g) siano forniti nel pieno rispetto dei requisiti di pre-registrazione / registrazione previsti dal regolamento REACH 1907/2006;
h) siano provvisti della relativa scheda di sicurezza ed etichetta in lingua italiana e aggiornati alle disposizioni di legge;
i) non contengano sostanze incluse nella candidate list SVHC (in conc. > 0.1%), la cui presenza non sia stata opportunamente segnalata;
j) siano forniti nel pieno rispetto delle specifiche condizioni di restrizione definite all’Allegato XVII del REACH.
6.2 – In caso di difetto o non conformità dei Beni alle garanzie previste dall’art. 6.1 / 6.1.1, Fornaroli Polymers avrà diritto a sua discrezione di avvalersi dei seguenti rimedi:
k) chiedere l’eliminazione dei difetti o della non conformità o la sostituzione dei Beni non conformi o dell’intero lotto di cui fanno parte a spese del Fornitore entro un termine stabilito da Fornaroli Polymers;
l) chiedere una ragionevole riduzione del prezzo dei Beni non conformi o del lotto in cui sono stati riscontrati i Beni non conformi;
m) comunicare la risoluzione per inadempimento del Contratto relativo ai Beni non conformi o ai Beni nel cui lotto sono stati riscontrati i Beni non conformi, rifiutare il pagamento del prezzo di acquisto e chiedere la restituzione degli eventuali importi già pagati o da Fornaroli Polymers in relazione ai Beni difettosi o non conformi.
6.3 – La circostanza che Fornaroli Polymers abbia chiesto l’eliminazione della non-conformità ai sensi dell’art. 6.2(a) non preclude a Fornaroli Polymers l’esercizio dei diritti previsti dagli artt. 6.2(b) e 6.2(c) se il Fornitore non provveda a eliminare i difetti o sostituire i Beni difettosi entro il termine fissato da Fornaroli Polymers.
6.4 – In ogni caso, in aggiunta ai rimedi previsti dall’art. 6.2, in ipotesi di non conformità dei Beni alle garanzie previste dall’art. 6.1 / 6.1.1, FoFornaroli Polymers i costi della campagna di richiamo, ivi incluso il costo delle ore/lavoro del personale di Fornaroli Polymers e dei consulenti esterni utilizzati per la campagna di richiamo.
6.5 – Nel caso i Beni già immessi sul mercato si rivelassero difettosi, non conformi alle Specifiche Tecniche o comunque pericolosi, il Fornitore si impegna a cooperare con qualsiasi campagna di richiamo o di ritiro dei Beni dal mercato che Fornaroli Polymers dovesse attuare e a rimborsare a Fornaroli Polymers i costi della campagna di richiamo, ivi incluso il costo delle ore/lavoro del personale di Fornaroli Polymers e dei consulenti esterni utilizzati per la campagna di richiamo.
6.6 – Le garanzie e i rimedi espressamente previsti dal presente articolo 6 devono intendersi come aggiuntivi e non sostitutivi rispetto agli altri rimedi e garanzie previsti dalla legge in caso di vizi o non conformità dei Beni. In deroga a quanto previsto dall’art. 1512 Cod. Civ., il termine per la denuncia di vizi o non conformità dei Beni è di 60 (sessanta) giorni dalla scoperta degli stessi.
7. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE
7.1 – Il Fornitore dichiara e garantisce:
n) che Beni, i loro componenti e accessori e i Risultati non costituiscono violazione di brevetti, marchi, modelli, diritti d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale di terzi;
o) di essere pienamente legittimato a trasferire a Fornaroli Polymers il pieno diritto di utilizzare, incorporare e commercializzare i Beni e di utilizzare e riprodurre i Risultati.
7.2 -Nel caso una domanda di un terzo oppure un’investigazione o decisione dell’autorità giudiziaria o amministrativa affermino, accertino o implichino l’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 7.1, anche in via provvisoria o cautelare, o abbiano per oggetto o effetto l’impossibilità di utilizzare i Risultati o commercializzare i Beni o gli eventuali prodotti in cui i Beni o Risultati siano incorporati in conseguenza di insussistenza dei requisiti di cui all’art. 7.1, in aggiunta ai rimedi previsti dall’art. 8, Fornaroli Polymers avrà diritto di risolvere ex. Art. 1456 c.c., i Contratti relativi ai Beni o Risultati a cui è riconducibile la violazione della garanzia.
7.3 – Il Fornitore cede in esclusiva a Fornaroli Polymers tutti i diritti di proprietà intellettuale sui Risultati, siano essi tutelabili o meno da brevetto, diritto d’autore o altre forme di privativa, senza limiti geografici e di tempo. Il corrispettivo pattuito per lo svolgimento dei Servizi di intende comprensivo del corrispettivo per la cessione dei diritti di proprietà intellettuale sui Risultati.
7.4 – Il Fornitore riconosce e prende atto che né le presenti Condizioni Generali né i Contratti implicano in alcun modo un trasferimento o una concessione in licenza al Fornitore dei diritti di proprietà intellettuale di Fornaroli Polymers.
8. RISARCIMENTO E MANLEVA
8.1 – Il Fornitore si impegna a risarcire e tenere indenne e manlevata Fornaroli Polymers da ogni danno diretto o indiretto, costo, spesa o responsabilità, ivi inclusi quelli derivanti da domande o pretese di terzi, che siano conseguenza diretta o indiretta di:
p) violazione delle garanzie previste dagli articoli 6.1 / 6.1.1 o 7.1;
q) violazione degli obblighi del Fornitore ai sensi dell’articolo 9;
r) necessità di difesa da domande di terzi che, se ritenute fondate, comporterebbero la sussistenza di una violazione delle garanzie e degli obblighi del Fornitore previsti dagli articoli 6.1 / 6.1.1, 7.1 o 9;
s) qualsiasi altro inadempimento dei Contratti, delle Specifiche Tecniche e delle Condizioni Generali.
8.2 – In particolare e a titolo esemplificativo, il Fornitore risarcirà e terrà indenne e manlevata Fornaroli Polymers da ogni responsabilità da prodotto che dovesse sorgere in capo a Fornaroli Polymers in conseguenza di difetti dei Beni.
8.3 – L’obbligo di risarcimento e manleva di cui al presente articolo non è soggetto al limite temporale costituito dal Periodo di Garanzia né al termine di decadenza previsto dall’art. 6.6.
9. DIPENDENTI E FISCO
9.1 – Nello svolgimento dei Servizi e nella realizzazione dei Beni, il Fornitore si atterrà ai seguenti obblighi:
a) retribuirà regolarmente il proprio personale e darà scrupolosa applicazione ai contratti di lavoro e ai contratti collettivi applicabili, così come puntualmente adempirà ai propri oneri previdenziali ed assistenziali ai sensi di ogni disposizione di legge vigente;
b) applicherà scrupolosamente la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, salute, ambiente, nonché le previsioni del Codice di Condotta Fornaroli Polymers allegato alle presenti Condizioni Generali;
c) fornirà a Fornaroli Polymers all’accettazione di ogni Ordine di Acquisto e, qualora lo svolgimento di Servizi o la fornitura di Beni si protragga per un periodo pari almeno a tre mesi, successivamente con cadenza trimestrale, la certificazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ai dipendenti e/o collaboratori che presteranno la propria opera per l’esecuzione dell’Ordine di Acquisto (DURC), nonché i documenti comprovanti l’iscrizione all’INAIL e i relativi pagamenti di premio;
d) farà in modo che i propri dipendenti e/o collaboratori che presteranno la propria opera ai sensi del presente contratto si attengano scrupolosamente alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (in particolar modo al D.Lgs 81/08);
e) provvederà a versare regolarmente le ritenute sui redditi da lavoro relative al personale utilizzato per lo svolgimento dei Servizi, nonché all’IVA e a tutte le imposte dirette e indirette connesse ai Servizi.
9.2 – Quale condizione per il pagamento dei corrispettivi dovuti al Fornitore, lo stesso sarà tenuto, su richiesta di Fornaroli Polymers, a fornire evidenza documentale dell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 9.1.
10. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
10.1 – Fornaroli Polymers potrà in qualsiasi momento comunicare la risoluzione dei Contratti ex art. 1456 C.C. mediante comunicazione scritta al Fornitore e con effetto dalla data che Fornaroli Polymers indicherà nella stessa comunicazione, qualora il Fornitore:
(a) sia inadempiente agli obblighi di riservatezza e limitazione d’uso di cui agli artt. 11.3 e 11.4;
(b) divenga socio, partner, o sia sottoposto a qualsiasi forma al controllo, anche indiretto, di un concorrente di Fornaroli Polymers;
(c) sia inadempiente agli obblighi di cui all’articolo 9.1;
(d) sia inadempiente agli obblighi di incedibilità dei crediti e dei Contratti di cui all’articolo 3.8;
(e) ponga in essere condotte gravemente lesive della reputazione e dell’avviamento di Fornaroli Polymers o dei suoi prodotti.
10.2 – La risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto solo per le forniture non ancora eseguite alla data della risoluzione medesima.
11. RISERVATEZZA
11.1 – Il Fornitore dà atto e riconosce che Fornaroli Polymers è proprietaria delle Informazioni Riservate e titolare di ogni relativo diritto di proprietà intellettuale.
11.2 – Il Fornitore è tenuto a:
(f) mantenere segrete e a non rivelare ad alcuna terza parte le Informazioni Riservate;
(g) porre in essere tutte le misure e cautele ragionevolmente necessarie ed appropriate per prevenire la divulgazione e l’uso non autorizzato delle Informazioni Riservate; al termine della fornitura, o anche antecedentemente su richiesta di Fornaroli Polymers, restituire immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate ed a distruggerne qualsiasi copia cartacea o su qualsiasi altro supporto;
(h) utilizzare le Informazioni Riservate soltanto in quanto necessario per l’esecuzione dei Contratti;
(i) non riprodurre o copiare le informazioni Riservate se non nei limiti autorizzati espressamente da Fornaroli Polymers;
(j) non brevettare, né registrare come marchio, design o modello alcuna informazione o dato contenuto nelle Informazioni Riservate;
(k) limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all’interno della propria organizzazione ai soli dipendenti i cui incarichi giustifichino la necessità di conoscere tali Informazioni Riservate;
(l) informare i dipendenti all’interno della propria organizzazione che vengano a conoscenza delle Informazioni Riservate degli impegni di segretezza ad esse relativi;
(m) non sviluppare per terzi e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente prodotti realizzati sfruttando le Informazioni Riservate;
(n) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo al quale il Fornitore debba trasmettere le Informazioni Riservate nell’ambito della esecuzione dei Contratti, fermo restando che il Fornitore sarà responsabile nei confronti di Fornaroli Polymers per qualsiasi violazione degli obblighi di cui al presente art. 11 rispetto alle Informazioni Riservate commessa da detto terzo.
11.3 – Né le presenti Condizioni Generali né la rivelazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per il Fornitore di diritti a concessioni di licenze su brevetti, domande di brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale su informazioni e dati inclusi nelle Informazioni Riservate.
12. ASSICURAZIONE
12.1 – Ferma restando la responsabilità del Fornitore nei confronti di Fornaroli Polymers, il Fornitore si impegna a sottoscrivere e mantenere in vigore per la durata delle relazioni commerciali tra le Parti una adeguata polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dalla vendita dei Beni o svolgimento dei Servizi, con un massimale proporzionato al valore dei Beni o dei Servizi.
12.2 – Su richiesta di Fornaroli Polymers, il Fornitore metterà a disposizione di Fornaroli Polymers copia della polizza assicurativa di cui all’art. 12.1 e del certificato di pagamento del relativo premio.
13. Legge applicabile e foro competente
13.1 – Le Condizioni Generali e i Contratti sono disciplinati dal diritto italiano.
13.2 – Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti e che non dovesse essere risolta amichevolmente, sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del foro di Milano.
13.3 – Fornaroli Polymers, a sua discrezione, avrà la facoltà di rinunciare alla giurisdizione esclusiva di cui all’Art. 13.2 ed incardinare la controversia nel foro in cui è domiciliato il convenuto o presso qualsiasi altro foro competente in base ai criteri ordinari di ripartizione della giurisdizione e competenza.
14. FORZA MAGGIORE
14.1 – Non costituirà inadempimento delle presenti Condizioni Generali o dei Contratti la mancata esecuzione delle obbligazioni di una parte che sia impedita da circostanze oggettive che si verifichino al di fuori del proprio controllo, quali, a titolo esemplificativo, guerre, incendi, inondazioni, scioperi generali, serrate, embargo, ordini della pubblica Autorità, impossibilità di ottenere materie prime o energia per la fabbricazione.
14.2 – In nessun caso saranno considerati al di fuori del controllo del Fornitore ai sensi del paragrafo che precede i ritardi o inadempimenti dei sub-fornitori del Fornitore.
14.3 – Il Fornitore darà esecuzione ai Contratti in totale autonomia gestionale e organizzativa. In nessun caso le Condizioni Generali o gli Ordini di Acquisto potranno dare luogo a rapporti di associazione in partecipazione o società, ne attribuiranno al Fornitore alcun potere di rappresentanza in nome di Fornaroli Polymers.
15. Trattamento dei dati personali
15.1 – Fornaroli Polymers, al solo fine di gestire il rapporto contrattuale di fornitura/acquisto, utilizza dati che riguardano il Fornitore, la conoscenza dei quali, pur non essendo obbligatoria, si rende necessaria per dar corso ai Contratti. Tali dati sono raccolti in archivi cartacei ed informatici gestiti da Fornaroli Polymers, (responsabile del trattamento dei dati personali) e trattati con modalità strettamente necessarie alle indicate finalità. In particolare, tali dati si riferiscono (a titolo esemplificativo e non esaustivo) a: ragione sociale, sede, partita I.V.A., codice fiscale, ecc. Tali dati saranno trasmessi solo a coloro che intervengono nel processo aziendale Fornaroli Polymers e che li elaborano in adempimento di specifici obblighi di legge.
15.2 – In ogni momento, il Fornitore potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (quali: conoscere in ogni momento i Suoi dati personali e come vengono utilizzati, farli aggiornare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco o opporsi al trattamento per motivi legittimi) scrivendo a Fornaroli Polymers S.p.A. – Via Archimede, 57 – 20129 Milano (MI), oppure collegandosi al sito www.fornarolipolymers.com, in particolare all’area “Contatti”. Gli incaricati al trattamento dei dati personali del Fornitore saranno i responsabili della Direzione Acquisti e all’Amministrazione e Controllo di Fornaroli Polymers.
16. DURATA DELLE CONDIZIONI GENERALI
16.1 – Le presenti Condizioni Generali hanno validità di cinque anni dalla data di sottoscrizione da parte di entrambe le Parti. Alla scadenza, le Condizioni Generali si intenderanno tacitamente rinnovate per ulteriori periodi di un anno, salvo che una delle parti non invii all’altra una comunicazione scritta di non rinnovo con almeno sei mesi di preavviso rispetto alla scadenza originaria o prorogata.
16.2 – Alla scadenza, le Condizioni Generali continuano ad avere efficacia in relazione ai Contratti già in vigore alla data di scadenza. In ogni caso, la scadenza delle Condizioni Generali non farà venire meno gli obblighi a carico del Fornitore ai sensi degli articoli 11 (riservatezza) e 13 (legge applicabile e foro competente).